Valutazione interna

 

  • Criteri di attribuzione del credito scolastico

L'attribuzione del credito scolastico nelle classi terze, quarte e quinte avverrà tenendo conto del seguente criterio:

  • individuazione della banda di oscillazione in base alla media dei voti.

In assenza della collocazione della media nella fascia alta (decimale tra 0,5 e 0,9), e a giudizio insindacabile del cdc, si assegnerà la fascia alta del credito scolastico agli studenti che siano in possesso di almeno 3 dei requisiti seguenti:

  1. ammissione all’anno successivo o all’Esame di Stato senza alcun debito; per gli studenti che hanno riportato debiti, valutazione non inferiore a sette decimi in tutte le discipline in cui avevano riportato carenze, nello scrutinio integrativo;
  2. frequenza di almeno l’85% delle lezioni (il 75% per i partecipanti alla sperimentazione studenti-atleti);
  3. partecipazione a I.R.C. o attività alternative con profitto almeno “distinto”;
  4. partecipazione responsabile ad attività istituzionali della vita scolastica, quale rappresentante di classe e/o di istituto; partecipazione attiva ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa (compreso il gruppo sportivo) con frequenza di almeno ¾ delle lezioni/incontri.

N.B. Non si considerano più, a seguito dell'applicazione della normativa vigente, i cosiddetti "crediti formativi", acquisiti attraverso la partecipazione ad attività extrascolastiche (certificazioni linguistiche, conservatorio, attività agonostica, volontariato, lavori, etc,). Queste attività possono essere inserite dallo studente nel proprio curriculum nella piattaforma specifica messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione e per la quale ogni studente viene abilitato dalla segreteria sotto la supervisione di un docente tutor. 

  • Criteri di non ammissione alla classe successiva

SCRUTINIO DI GIUGNO

Fermo restando, in riferimento alla normativa vigente,

  • che ai fini della validità dell’anno scolastico “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale” ;
  • che la possibilità di deroga è prevista in casi del tutto straordinari e motivati solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”;
  • che la valutazione finale deve fare riferimento alla programmazione iniziale del Consiglio di Classe;
  • che nelle singole materie occorre far riferimento agli obiettivi concordati nel dipartimento disciplinare anche in termini di conoscenze e competenze adeguate;
  • che i voti sono attribuiti collegialmente nello scrutinio finale su proposta del docente di ogni disciplina;
  • che il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo periodo e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;
  • che la proposta di voto tiene, altresì, conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati

sono stabiliti i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva:

  • frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale
  • voto di condotta inferiore a 6/10
  • considerato il 6 in ogni materia come livello minimo per la promozione, ogni voto al di sotto del 6 comporta un gradiente negativo decrescente (così il voto 5 comporta il valore -1, un 4 comporta il valore -2 e così via),

meno 4 punti su quattro materie

meno 5 punti anche su tre materie

meno 6 punti anche se solo su due materie

Criterio di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

-gradiente negativo compreso tra meno 1 e meno 4

Es.                   

Gradiente pari a –1: si consegue con un 5

Gradiente pari a –2: si consegue con due 5, oppure con un 4

Gradiente pari a –3: si consegue con un 4 ed un 5, oppure con un 3, oppure con tre 5

Gradiente pari a –4: si consegue con un 2, oppure con due 4, oppure con un 3 ed un 5, oppure con due 5 ed un 4

 

INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO DI GIUGNO

Le prove che l’allievo effettua a seguito della sua sospensione saranno finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari. 

Il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze tramite le prove suppletive, procede alla valutazione complessiva dello studente, formulando un giudizio finale che, in caso di esito positivo, delibera l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

*Da tali criteri il consiglio di classe si può discostare; la possibilità di deroga deve essere adeguatamente motivata in sede di verbalizzazione.

 

  • Criteri per l’ammissione all’esame di Stato

Le condizioni di ammissione sono tre:

  1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore previsto dal curricolo di studi;
  2. svolgimento di almeno 90 ore di PCTO nel triennio;
  3. almeno “sei” in tutte le discipline e nel comportamento, con al massimo una sola insufficienza in una materia.
  • Criteri di valutazione della condotta

Gli indicatori presi in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta sono tre

 

INDICATORI

 

 

VOTO

CONDOTTA

OBIETTIVO 1

Formazione di una coscienza civile

OBIETTIVO 2

Partecipazione alla vita scolastica

COMPORTAMENTO

ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE

FREQUENZA

in ore

10

Disciplinato,

corretto e rispettoso delle regole in modo autonomo

Attiva e propositiva

anche nei PCTOe nelle attività

extracurricolari

A≤ 25 (I  periodo.)

A≤ 50 (I+II periodo)

9

Disciplinato e corretto

Attiva e propositiva

26< A≤50 (I  periodo.)

51<A≤ 100 (I+II periodo)

8

Disciplinato

Costante e Attenta

51<A≤ 75 (I  periodo.)

101<A≤ 150 (I+II periodo)

 

7

Presenza di 1 ammonizione scritta Disciplinato solo su continue sollecitazioni

Non sempre Costante

76<A≤ 100= (I  periodo.)

151≤A<200 (I+II periodo)

 

6

Disciplinato solo dopo aver riportato ammonizioni o almeno 1 sanzione per comportamenti che non ricadono in quelli specificati nella griglia sottostante 

non costante

A>101(I  periodo.)

A >201(I+II periodo)

< 6**

Deciso dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR n. 249/98 (Statuto studenti) e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti previsti dal DPR n. 249/98

a) art.  4

commi 9, ossia quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone

9-bis, ossia nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

b) art. 3 violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 5

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

         

(*) salvo le assenze prolungate o ripetute per gravi motivi, documentate e/o certificate.

 (**)  La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

  • Criteri stabiliti per la deroga al numero di assenze possibili ai fini della validità dell’anno scolastico

Secondo quanto disposto dalla norma, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”. La possibilità di deroga è prevista, come da Circolare del MIUR n. 20/2011, solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”.

Il collegio dei docenti, tra le deroghe suggerite dalla Circolare del MIUR, ha considerato valide le assenze per

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati, e continuative e/o saltuarie se riferite alla stessa patologia
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un giorno di riposo

 

La valutazione didattica da parte dei docenti di disciplina è una parte fondamentale del processo d’insegnamento che consente di verificare il livello e la qualità dell’apprendimento degli studenti, tendendo conto anche dello scarto tra risultati attesi e risultati conseguiti, con l’obiettivo di individuare ed attivare strategie utili al recupero di eventuali difficoltà ed al miglioramento della proposta di insegnamento.

Il Collegio dei Docenti del Liceo recepisce quanto indicato nel nuovo Regolamento della valutazione- DPR n. 80 del 28 marzo 2013, secondo cui

  1. la valutazione è basata sugli standard di competenza
  2. sono applicati i principi di trasparenza e tempestività della valutazione previsti dal DPR n. 122/2009
  3. la valutazione è riferita sempre al percorso personalizzato dell’alunno
  4. la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni
  5. le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dalle programmazioni di Dipartimenti
  6. la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche

Il Collegio dei Docenti definisce il numero, le modalità, i tempi, i criteri di correzione e valutazione delle prove comuni da somministrare ad alunni delle classi parallele, i cui risultati permettono una eventuale riprogettazione dell'azione didattica e contribuiscono a ridurre l'eterogeneità della valutazione interna alla scuola.
Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa (Allegato n. 4). In particolare ogni Dipartimento, nella Programmazione generale della disciplina (pubblicata sul sito istituzionale), individua

  • il numero e la tipologia delle prove di verifica
  • i descrittori e gli indicatori per la valutazione del profitto tra cui anche la valutazione dell’impegno dimostrato dallo studente (attenzione e partecipazione attiva al processo di apprendimento, alla vita scolastica, anche in relazione a frequenza assidua, disponibilità a sottoporsi alle verifiche, puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, disponibilità ad approfondire autonomamente gli argomenti del programma) e del progresso rilevato, tenuto conto anche degli esiti degli interventi integrativi e del recupero del debito formativo, le condizioni sociali, ambientali e culturali che costituiscono il contesto di vita dell’allievo il numero, le modalità, i tempi, i criteri di correzione e valutazione delle prove di verifica.